Evoluzione e Denominazione delle Tasse Comunali

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TABELLA DESCRITTIVA DELLA EVOLUZIONE E DELLE DENOMINAZIONI DELLE TASSE COMUNALI

Anno 2011: TARSU (TASSA SUI RIFIUTI) – ICI (TASSA SUGLI IMMOBILI)

Anno 2012: TARSU (TASSA SUI RIFIUTI) – IMU (TASSA SUGLI IMMOBILI)

Anno 2013: TARES (TASSA SUI RIFIUTI + TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)  – IMU (TASSA SUGLI IMMOBILI)

Anno 2014: IMU (TASSA SUGLI IMMOBILI) – TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) – TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

Legenda:

La tassa sui rifiuti si è evoluta da TARSU a TARI con l’intermediazione della TARES che comprendeva anche i servizi indivisibili.

L’ICI si è trasformata in IMU con l’aggravio dell’aumento della rendita catastale del (60%, 40%, 0,8% e 0,55%) per tipologie di immobili oltre il 5% precedentemente definito.

La TARES che nel 2013 comprendeva i due tributi (rifiuti e Servizi indivisibili) nel 2014 è stato suddiviso in TASI e TARI.

L’IMU sull’abitazione di residenza e di abitazione è stata eliminata dal 2013 con un residuo del 40% sulla differenza tra l’aliquota standard e quella deliberata dal comune.

L’IMU nel 2014 rimane solo per le altre abitazioni, terreni ecc.

 

TABELLA ESPLICATIVA DELLA IUC VALIDA DAL 2014

IUC 2014: ABITAZIONE PRINCIPALE: TASITARI                       ALTRE ABITAZIONI ecc: IMUTASITARI

Note:

La somma fra IMU e TASI non deve essere maggiore dell’aliquota massima del 1,06% del valore catastale.

L’IMU si continuerà a pagare alle scadenze del 16 giugno e 16 dicembre per le altre abitazioni.

L’IMU non è più dovuta per  le abitazioni possedute ed abitate dal proprietario escluse le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 le pertinenze (C/2, C/6, C/7) – le abitazioni degli anziani ricoverati permanentemente presso le case di cura – le abitazioni dei non residenti sul territorio nazionale – terreni agricoli, fabbricati rurali – immobili dell’IACP e di altri enti.

La TARI verrà pagata dal possessore, usufruttuario, uso, abitazione, area calpestabile calcolata sulle superfici valutata in metri quadri accertabili e/o accertati.

La TASI verrà ripartita fra il proprietario che pagherebbe il 10/30% e chi usa e/o abita l’immobile il 70/90%.

Tutti i nuovi aggiornamenti e/o modifiche verranno successivamente inviate in tempo rapido per rispondere alle esigenze informative dei contribuenti ed utenti dello Studio Tecnico Caporali.  

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